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RLS di Gruppo è legittimo se previsto in contratti collettivi

Da evidenziare, per completezza di informazione, che tale necessità è nata dal rinnovo del Contratto Collettivo del Lavoro Nazionale in coerenza con quanto previsto dal D.Lgs 81/08 e in concomitanza con i mutati assetti organizzativi delle imprese del settore Bancario.
Per la Commissione Interpelli, il punto di partenza è dato dall'esigenza di avere almeno un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza in ogni luogo di lavoro, che possa contribuire in maniera chiara e significativa nei delicati adempimenti che portano il servizio di prevenzione e protezione verso il corretto raggiungimento di un alto standard qualitativo di sicurezza aziendale.
Da un'attenta disamina delle vigenti normative attualmente in vigore, la Commissione ha affermato che non vi è incompatibilità nell'inserimento della nuova figura, definita RLS di gruppo, all'interno di quelle aziende che hanno più di una sede, se ciò avviene nell'alveo di della contrattazione fra le parti, in accordo con quanto previsto dal Testo Unico Salute e Sicurezza.
Ciò nonostante, evidenzia la Commissione, sarà indispensabile che per tale “nuova figura” sia rispettato l'art. 47 del D.Lgs 81/08 e in particolare i commi, 1 - istituzione di tale figura a livello territoriale o di comparto, aziendale e di sito produttivo, 5 - la determinazione numerica le modalità di designazione e elezione dettati nel rispetto della contrattazione collettiva e infine il comma 7, che riguarda il numero dei Rappresentanti da eleggere in base al numero dei lavoratori presenti all'interno delle aziende o del sito produttivo.
Per maggiori informazioni scaricate il testo integrale dell'Interpello [PDF Adobe Acrobat - 125.82 KB]
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