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Limitazioni al riconoscimento indennità di infortunio
Una
forma particolare e anche molto frequente di infortunio al giorno d'oggi è rappresentata dal cosi detto infortunio in itinere, cioè verificatosi durante gli spostamenti da e verso il posto di lavoro; L'argomento solleva spesso delle questioni, ed è a volte oggetto di lite giudiziaria.
La Suprema Corte di Cassazione a proposito si è recentemente pronunciata, e anche se la decisione non costituisce precedente vincolante, la sentenza definitiva dell'ultimo grado di giudizio è innegabilemente un punto di diferimento importante. Quali sono le ultime novità?
Il caso oggetto del giudizio è quello di un lavoratore che, dopo aver esposto
denuncia presso i competenti uffici dell'INAIL, in seguito ad un
infortunio occorso neltragitto casa-lavoro, si è visto negata sia la rendita che
l'indennità per inabilità temporanea da lavoro.
La
motivazione di questa decisione, suggellata con la sentenza 22154, deriva dal fatto che per i Giudici della
Cassazione l'utilizzo dell'automobile non era
giustificato dalla distanza che esiste tra il luogo del lavoro e
l'abitazione, inoltre considerando alcuni aspetti come età del
lavoratore e assenza di problemi fisici o di salute, il tragitto che
in questo caso non superava il km poteva essere percorso anche a
piedi.
La S.C. ribadisce un concetto molto importante, ossia per chiamare
in causa l'intervento solidaristico da parte della collettività (attraverso l'INAIL in questo caso) è
necessario che l'uso della propria vettura o del proprio mezzo di
locomozione sia convalidato da un vincolo di necessità (ovvero non se
ne può fare a meno). Nel de quo, tale vincolo
era già stato negato nella sua evidenza proprio da coloro che decidono tutti gli
aspetti della causa, tanto sulle questioni di fatto tanto su quelle
di diritto, ovvero i Giudici di Merito.
Uno
degli aspetti fondamentali già tracciati da decisioni giurisprudenziali
precedenti, è quello legato alla sicurezza e all'incolumità dei
lavoratori pendolari, per i quali il mezzo con il rischio più basso di incidenti
è proprio il mezzo pubblico, che dovrebbe quindi costituire lo strumento
normale per la mobilità.
La sicurezza, un motivo in più quindi per utilizzare i mezzi pubblici, anche ai fini di
evitare spiacevoli sorprese in seguito ad infortuni, olltre a costituire certamente un risparmio, e in ultima
analisi per salvaguardare un bene a volte tristemente dimenticato
ma che costituisce la nostra immensa casa, cioè L'Ambiente.
Quando
è considerato giustificato dunque, secondo la recente giurisprudenza, l'utilizzo del proprio mezzo personale, in seguito al
verificarsi di un infortunio?
L'utilizzo
del mezzo privato, sia esso rappresentato da autovettura o motociclo, è giustificato solo quando sia direttamente collegato con la
prestazione lavorativa e/o inoltre ritenuto indispensabile per far si
che i lavoratori possono raggiungere il posto di lavoro e/o per poi far
rientro nelle proprie casa, ad esempio per difficoltà di orari, o di problemi di salute, oltre che per mancanza di collegamenti pubblici e distanze ragguardevoli.
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16/12/2014
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