Interpello n. 6/2024: Indicazioni per l’Aggiornamento della Formazione dei Preposti alla Sicurezza

Chiarita la periodicità quinquennale per l’aggiornamento dei preposti

Interpello n. 6/2024: Indicazioni per l’Aggiornamento della Formazione dei Preposti alla SicurezzaLa Commissione Interpelli, organo istituito ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ha recentemente pubblicato una risposta al quesito posto dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri riguardo alla frequenza dell’aggiornamento formativo per i preposti alla sicurezza sul lavoro.

Tale questione è stata sollevata a seguito di modifiche legislative che, con l'introduzione del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 e della legge di conversione 17 dicembre 2021, n. 215, hanno ridefinito alcuni obblighi di formazione specifica per chi riveste ruoli di responsabilità in materia di sicurezza.

L'Interpello n. 6/2024, approvato il 24 ottobre 2024, risponde a questo quesito analizzando se, in assenza del nuovo Accordo Stato-Regioni previsto entro il 30 giugno 2022, sia già obbligatorio adottare un aggiornamento biennale per i preposti, come stabilito dal comma 7-ter dell'art. 37 del D.Lgs. 81/2008, o se resti valida la previsione quinquennale dell'Accordo Stato-Regioni del 2011. La Commissione, rispondendo al quesito con la “Tesi B”, ha confermato che, fino all’adozione del nuovo accordo, resta in vigore la periodicità quinquennale, come da normativa preesistente.

Nel rispondere, la Commissione ha esaminato alcune premesse legislative significative. L’articolo 37 del D.Lgs. 81/2008, che disciplina la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti, indica che i contenuti, le modalità e la periodicità della formazione devono essere stabiliti tramite accordi tra Stato, Regioni e Province autonome. L'attuale Accordo del 2011 prevede per i preposti un aggiornamento minimo di 6 ore ogni cinque anni. Tuttavia, con l’introduzione del comma 7-ter, si ipotizzava un aggiornamento biennale da svolgersi in presenza, da applicarsi con l'adozione del nuovo Accordo. La Circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro del febbraio 2022 ha confermato l’importanza dell’attuale regolamentazione, in attesa di eventuali modifiche.

La risposta della Commissione Interpelli, sebbene puntuale, ha suscitato alcune critiche per il ritardo con cui viene data. La lunga attesa per l’adozione del nuovo Accordo Unico, di cui si attende approvazione imminente, ha infatti generato incertezze per i datori di lavoro e per i formatori dei preposti, i quali necessitano di linee guida chiare e aggiornate per conformarsi alla normativa in evoluzione.

Questo interpello n. 6/2024 si inserisce in un contesto più ampio di consultazioni recenti su argomenti simili, come l’Interpello n. 5/2023, che ha approfondito la figura del preposto alla luce delle modifiche normative, e l’Interpello n. 4/2024, focalizzato sul ruolo del preposto nei contesti di appalto. Ogni interpello, in conformità con il D.Lgs. 81/2008, ha il compito di chiarire dubbi applicativi e fornire direttive interpretative che possano guidare gli operatori e garantire il rispetto delle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro.

In conclusione, la Commissione ribadisce la validità della periodicità quinquennale prevista dall’Accordo Stato-Regioni del 2011, rinviando al nuovo Accordo l’applicazione dell’aggiornamento biennale. Questo chiarimento, pur tardivo, offre una guida temporanea per datori di lavoro e preposti in attesa dell’adozione di nuove disposizioni che possano stabilire una base formativa più adeguata e aggiornata ai rischi presenti nei luoghi di lavoro.

Clicca qui per consultare direttamente dal sito del Ministero del Lavoro.

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08/11/2024

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