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APR
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Regolamento (UE) N. 317/2014 che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006

Il
Reg. CE n. 1907/2006,
vieta
la vendita al pubblico di sostanze classificate come cancerogene,
mutagene o tossiche
per la riproduzione (CMR) di categoria 1A o 1B, o di miscele
contenenti le stesse
in concentrazioni superiori ai limiti indicati.
Tali sostanze
sono elencate nelle appendici
da 1 a 6 dell’allegato XVII.
Al
fine di aggiornare o includere una serie di nuove classificazioni
armonizzate di sostanze CMR secondo
il progresso tecnico e scientifico, il Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio è stato modificato dai regolamenti (UE) n. 618/2012 e
(UE) n. 944/2013 della Commissione.
Il
regolamento (UE) n. 618/2012 ha
stabilito infatti una
nuova classificazione armonizzata per il fosfuro di indio,
classificato cancerogeno
di categoria 1B, mentre il fosfato di trixilile e l’acido
4-terz-butilbenzoico sono stati classificati come sostanze tossiche
per la riproduzione di categoria 1B.
Il Reg. (UE) n. 944/2013
ha stabilito invece una nuova classificazione armonizzata per le
seguenti sostanze:
- Pece, catrame di
carbone, alta temperatura, classificata come cancerogeno di
categoria 1A e sostanza mutagena di categoria 1B;
- Arseniuro di gallio, cancerogeno di categoria 1B;
- L’epossiconazolo (ISO), il nitrobenzene, lo ftalato di diesile, l’n-etil-2-pirrolidone, ilpentafluorottanoato d’ammonio, l’acido perfluoroottanoico e il 2-etilesil 10-etil-4,4-diottil-7-osso-8-ossa-3,5-ditia-4-stannatetradecanoato sono state classificate come sostanze tossiche per la riproduzione di categoria 1B.
- Arseniuro di gallio, cancerogeno di categoria 1B;
- L’epossiconazolo (ISO), il nitrobenzene, lo ftalato di diesile, l’n-etil-2-pirrolidone, ilpentafluorottanoato d’ammonio, l’acido perfluoroottanoico e il 2-etilesil 10-etil-4,4-diottil-7-osso-8-ossa-3,5-ditia-4-stannatetradecanoato sono state classificate come sostanze tossiche per la riproduzione di categoria 1B.
Con
il Regolamento del
27/3/14
la Commissione ha ritenuto, in ragione della possibilità per gli operatori
di
adottare su base volontaria
le classificazioni armonizzate di
cui sopra anche
prima della data prevista, di modificare in tal senso le appendici 1-6 dell’all. XVII del
Regolamento
REACH.
Scaricate
il testo integrale del Regolamento (UE)
N. 317/2014 in formato PDF
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01/04/2014
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