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GIU
News GMT Consulting
Versione aggionata Testo Unico tracciabilità dei rifiuti

Si
sottolinea che non sono state introdotte grosse novità e cambiamenti
rispetto alle procedure utilizzate negli scorsi anni.
La
differenza sostanziale rispetto alla passata normativa D.M. 18
febbraio 2011, n. 52, riguarda l'inserimento di processi per la semplificazione, che consentono agli utenti di comunicare con il
sistema SISTRI tramite le associazioni di categoria.
Grazie
all'art. 4 del nuovo Testo aggiornato è possibile aderire
volontariamente al sistema di tracciabilità dei rifiuti. Tale
possibilità è rivolta ai gestori, ai produttori e ai commercianti
diversi da quelli per la quale l'iscrizione è obbligatoria.
Per
farlo basterà iscriversi volontariamente sul portale Sistri con la
possibilità (solo in caso di adesione volontaria) di utilizzare i
vecchi modelli per la dichiarazione cartacea.
Va
comunque ribadito che l'obbligo di iscrizione al SISTRI è riferito a
tutte le imprese e agli enti che trasportano, detengono o raccolgono
rifiuti definiti pericolosi dell'art. 184, comma 1, del D.Lgs. n.
152/2006. L'obbligo di dichiarazione è esteso anche per il trasporto
navale e ferroviario intermodale e a tutte le imprese a cui vengono
affidati i rifiuti in attesa di essere trasportati o via mare o via
terra.
L'obbiettivo
principale del nuovo regolamento, cosi come sottolineato dal Ministro
dell'Ambiente Galletti, è quello di portare
tutti gli utilizzatori del sistema di tracciabilità dei rifiuti
verso un sistema definito semplice ed economico nell'interesse
esclusivo della corretta gestione dei rifiuti pericolosi.
Per approfondimenti è scaricabile a questo link il testo completo della norma
Visita la nostra pagina in materia Ambientale, e quella specifica sugli stabilimenti a Rischio di Incidente Rilevante.
09/06/2016
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