Obblighi formazione dirigenti per la sicurezza

Necessità di effettuare anche i corsi 81 lavoratori


obblighi formazione dirigenti sicurezzaRiportiamo questo chiarimento fornito dalla Direzione Sanità della Regione Piemonte, autorevole organo amministrativo, riguardo la formazione dei Dirigenti ai sensi della sicurezza, così come individuati dall'Art. 2, c. 1 lett. “D” del Testo Unico Salute e Sicurezza, che ne traccia il profilo in funzione del ruolo effettivamente svolto in azienda.
 
Si tratta della risposta ad un quesito riguardante la tipologia di formazione del dirigente, ovvero, se avendo già svolto il corso di 16 ore previste dalla vigente normativa (Acc. Stato/Regioni 21/12/11, sia obbligato a frequentare anche il corso di formazione 81/08 parte generale e specifica, previsto per i lavoratori dallo stesso Accordo.
Risponde la Direzione Sanità che al punto 6 il nuovo Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 per la formazione n°221 stabilisce che la formazione dei dirigenti sostituisce per intero quella prevista dai lavoratori in relazione a quanto espresso dall'art. 37, comma 7 del D.Lgs 81/08.
 
Inoltre viene risposto ad altro quesito analogo che chiedeva se fosse corretto adottare lo stesso approccio formativo applicato per i dirigenti anche per i lavoratori che svolgono il ruolo di preposto di fatto all'interno della propria realtà: la risposta è negativa, la formazione dei Preposti, così come suggerisce lo stesso “titolo” dell'articolo dell'Accordo, è aggiuntiva a quella prevista per tutti i lavoratori, e non sostitutiva.
 
Si può ragionevolmente affermare che per tutelare e mettere in grado di lavorare al meglio il personale che svolge un ruolo di supervisione, controllo, coordinamento e di responsabilità, il migliore strumento che abbiamo oggi a disposizione è proprio un piano di formazione efficace. Tali soggetti devono infatti essere messi nella condizione di comprendere al meglio il proprio ruolo, i propri obblighi e le responsabilità alle quali vanno incontro in caso di inadempimenti. Da notare che dirigenti o preposti non formati, fanno sì che tutta la responsabilità ricada sul datore di lavoro, in quanto i suoi ausiliari non sono consapevoli del proprio ruolo, e dei loro corrispondenti doveri.
 
E' utile ricordare che la formazione deve essere vista come un processo educativo e professionalizzante attraverso il quale trasferire a tutto il team di lavoro - ciascuno nel suo ruolo - , conoscenze e procedure utili all'acquisizione di competenze per svolgere in sicurezza i propri compiti e per partecipare attivamente all'individuazione e alla gestione dei rischi. In quest'ottica quindi, è chiaro che il datore di lavoro può ritenere utile ed importante che i dirigenti seguano anche i corsi di formazione per i lavoratori, magari per la parte riguardante i rischi specifici, e quindi ha il diritto-dovere di assoggettarli a questi corsi, come obbligo (interno, ma a tutti gli effetti non derogabile), o come possibilità facoltativa lasciata alla discrezionalità del dirigente stesso, a seconda delle circostanze e delle valutazioni fatte.
 
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22/12/2014

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