05
FEB
News GMT Consulting
Risposta del Ministero del Lavoro a Confindustria, Interpello n° 5 del 30 gennaio 2014

La
richiesta dell'associazione datoriale riguardava la sussistenza o
meno dell'obbligo, per
l’impresa utilizzatrice, di
comunicare alla Direzione Territoriale
del Lavoro
di aver effettuato la valutazione dei rischi per
la salute e sicurezza dei lavoratori,
ai sensi del D.lgs.
81/08.
Il Ministero risponde ricordando innanzitutto il divieto, ai sensi dell’art. 20, comma 5, lett. c) dell'utilizzo dei contratti di somministrazione lavoro “da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 4, D.lgs. 626/94, e successive modifiche”.
Il Ministero risponde ricordando innanzitutto il divieto, ai sensi dell’art. 20, comma 5, lett. c) dell'utilizzo dei contratti di somministrazione lavoro “da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 4, D.lgs. 626/94, e successive modifiche”.
Dal
tenore letterale della norma, nonché da diversi altri elementi, la
Direzione Generale esclude la sussistenza di un obbligo di
comunicazione in capo all'azienda utilizzatrice, vige bensì quello di
poter dimostrare, in sede di eventuale accesso ispettivo, l’avvenuta effettuazione
della valutazione dei
rischi, il che avviene normalmente mediante
l'esibizione
del DVR (Documento
Valutazione
Rischi)
aggiornato.
La
risposta all'interpello tuttavia prosegue, richiamando la
risposta all'interpello
n. 26 del 2007
che a suo tempo affermava che l'azienda somministratrice ha
lobbligo di accertare
“l’avvenuta predisposizione del documento di
valutazione dei rischi da parte dell’utilizzatore”, pur
senza entrare nel merito della stessa, si
veda al riguardo anche la
Circolare
Ministeriale
MLPS n. 7/2005.
Scaricate
il testo integrale della risposta all'interpello n° 5/14 del Ministero del Lavoro in formato PDF
Visitate la nostra pagina sulla sicurezza sul lavoro, all'interno dell'area
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05/02/2014
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