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Il Decreto Interministeriale del 30/11/2012 pubblicato in G.U. il 6/12/12
L’atteso provvedimento attuativo dell’art. 6 c. 8 lett. “f” del D.lgs. 81/08, rende “ufficiali” le procedure approvate dalla Commissione Consultiva Permanente per la Salute e Sicurezza del Ministero del Lavoro il 14 maggio 2012, che avevano ricevuto parere favorevole della Conferenza Stato – Regioni il 25 ottobre 2012.Il modello si applica alle imprese che
occupano fino a 10 lavoratori, e può essere utilizzato facoltativamente anche per imprese fino a 50
lavoratori. Lo scopo del documento non è quello di semplificare la
valutazione, ma di “standardizzarla” appunto, creando un modello di riferimento
che dovrebbe guidare Datori di Lavoro e RSPP, ed essere riconoscibile e interpretabile
con maggiore facilità dagli Organi di Vigilanza in fase di controlli.
Sull'obbligatorietà dell’utilizzo di
questo strumento vi rimandiamo ad una nostra recente news.
Le modalità operative indicate
richiamano a principi generali già esposti nel D.lgs. 81/08, fra cui si ritiene
importante evidenziare il criterio di
completezza della valutazione, essa cioè deve riguardare “tutti i rischi” per la salute e
sicurezza.
Il documento fa riferimento a più
riprese alla necessità di tener conto di condizioni che possono determinare una specifica esposizione ai
rischi, tra cui lo stato di gravidanza (D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151),differenze di genere maschile e femminile,età (giovani e over 50), provenienza da altri Paesi e fattori
connessi alla specifica tipologia
contrattuale (art. 28, c. 1, del D.Lgs. 81/08 s.m.i.)
La procedura specifica che le misure di miglioramento nel tempo del
livello di sicurezza sono necessarie e devono essere obbligatoriamente indicate, tuttavia esse non possono ricondursi al
mero adempimento di obblighi previsti dalla Legge. Infatti, qualora si
riscontri dalla valutazione che, per alcuni pericoli non siano attuate le
misure previste dalla normativa vigente, “si
dovrà provvedere con interventi immediati”.
La valutazione dei rischi dovrà essere
effettuata con l’impiego delle “metodiche
ed i criteri ritenuti più adeguati alle situazioni lavorative aziendali”, seguendo
le indicazioni specifiche eventualmente
previste dalla legislazione vigente (es. rischi fisici, chimici, biologici,
incendio, videoterminali, movimentazione manuale dei carichi, stress lavoro-correlato
ecc). Ci si dovrà avvalere inoltre, per la valutazione e la definizione delle
misure di prevenzione e protezione, delle informazioni
contenute in banche dati istituzionali nazionali ed internazionali; in
assenza di specifiche definite dalla Legge, si dovranno utilizzare criteri basati sull'esperienza e conoscenza delle effettive condizioni lavorative in Azienda
e, ove disponibili, su strumenti di
supporto, su dati rilevabili da registro
infortuni, profili di rischio, indici infortunistici, dinamiche
infortunistiche, liste di controllo, norme tecniche, istruzioni di uso e manutenzione,
ecc..
Espressamente previsto l'obbligo di PEC o altro sistema stabilito dalla Legge (es. timbro postale) per la "data certa" del DVR, in assenza della firma del RLS o RLST (RLS territoriale, per le aziende i cui lavoratori non hanno designato o eletto un RLS) o del Medico Competente. La firma di Medico, RLS/RLST, Datore di Lavoro e RSPP, è sufficiente invece a tale scopo, non rendendosi necessario alcun ulteriore requisito.
Le procedure standardizzate quindi,
sono tutt'altro che una “semplificazione”, un "alleggerimento" dell'obbligo, come qualcuno auspicava, ma anzi specificano l’obbligatorietà di una valutazione completa
e puntuale, utilizzando criteri e
metodologie ben determinati e identificabili.
N.B. il Decreto non contiene alcuna proroga del termine ultimo per cui è possibile avvalersi dell'autocertificazione, resta fermo quindi l'obbligo di redazione del DVR per le imprese con meno di 10 lavoratori, dal 1° gennaio 2013.
Ultimo aggiornamento: 11 dicembre 2012, intervista di Punto Sicuro al Dr. Fantini del Ministero del Lavoro, possibile proroga per l'autocertificazione della valutazione dei rischi, leggi l'articolo
LAST NEWS 21 dicembre 2012: proroga al 30 giugno 2013 del
termine per l'autocertificazione.
07/12/2012
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