07
GIU
News GMT Consulting
La risposta della Commissione all'interpello n. 6/2016

La prima domanda riguarda la
possibilità da parte del datore di lavoro di organizzare le attività
per il personale mobile con differenti prestazioni lavorative
intervallate dal risposo fuori residenza, senza aver assicurato il risposo di 11 ore giornaliere e con una quantità di lavoro superiore
alle 13 ore nell'arco delle 24.
Per
meglio comprendere è necessario tenere in considerazione la
normativa vigente in materia, ovvero il Decreto Legislativo 8 aprile
2003 n° 66, in relazione alle Direttive n° 93/104 e 2003/34 CE, che
regolamenta in tutta la nazione e in maniera uniforme i profili che
disciplinano il rapporto di lavoro in relazione alla pianificazione
dell'orario.
La
seconda domanda invece riguarda l'organizzazione del lavoro su
menzionato in assenza di una specifica valutazione del rischio.
Fermo
restando il collegamento che intercorre tra lo stress lavoro
correlato, cosi come disposto dall'Accordo Europeo datato 8/10/2004,
e il mancato o inadeguato riposo da parte dei lavoratori, certo
co-fattore aumentante il livello di stress percepito, l'OR.SA si
interroga come e in che modo questi quesiti riguardano il D.Lgs
81/08.
La Commissione indica che la
premessa su cui partire è l'art. 28 comma 1 del T.U. 81/08 che
afferma come il Datore di lavoro abbia l'obbligo di valutare tutti i
rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori anche per quelli
esposti ai rischi definiti particolari come genere, età e sesso
oltre a quelli derivanti dalla stress lavoro-correlato.
Altre
attività particolari, per cui è prevista una valutazione del
rischio specifica, sono ad esempio quelle inerenti le attività di scavo per la
possibilità di ritrovamento di ordigni bellici.
Premesso
che la Commissione si esprime su quesiti di ordine generale
sull'applicabilità della normativa in materia di salute e sicurezza
del lavoro non ritiene in questo caso di potersi esprimere su
questioni riguardanti il primo quesito e l'interpello all'art.9 del
D.Lsg 124/2004.
In
relazione al secondo quesito la Commissione ritiene opportuno
affermare il principio generale, in riferimento alla valutazione dei
rischi, per il quale la valutazione stessa non può non considerare gli aspetti collegati all’organizzazione
del lavoro come orario, luoghi, attrezzature ecc.
Per
approfondimenti leggi il testo integrale dell'interpello [PDF Adobe Acrobat - 105.11 KB] n. 6/2016.
Visita
la nostra pagina sulla sulla Sicurezza sul Lavoro in Area QSA
07/06/2016
Tutte le news
Contatta ora GMT per informazioni o preventivi!
Ti rispondiamo entro 24 ore lavorative